Trust interposto se mancano i poteri gestori

Con la risposta ad Interpello n. 381 del 11 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia in tema di interposizione fiscale del trust. In linea generale, l’Amministrazione finanziaria garantisce il […]

Trust interposto se mancano i poteri gestori

Con la risposta ad Interpello n. 381 del 11 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia in tema di interposizione fiscale del trust. In linea generale, l’Amministrazione finanziaria

garantisce il riconoscimento del trust come autonomo soggetto d’imposta

quando riconosce “l’effettivo potere del trustee di amministrare autonomamente e disporre dei beni a lui affidati dal disponente”. In questi casi il trust è considerato realmente istituito e produce i propri effetti anche sul piano tributario. Diversamente, ogniqualvolta l’Agenzia ravvisi che l’autonomia gestionale del trustee è limitata per effetto di disposizione contenute nell’atto istitutivo o in base ad elementi di fatto, e la sua attività risulti essere subordinata alle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente, il trust è ritenuto fiscalmente inesistente.

In quest’ultimo caso il trust si configura come una struttura meramente interposta e i redditi prodotti dal trust devono continuare ad essere attribuiti al disponente

. Nel caso in esame l’istante aveva già presentato Interpello,

all'esito del quale il trust era stato qualificato come fiscalmente irrilevante

, in quanto era stato accertato un coinvolgimento del disponente nelle decisioni del trustee troppo ricorrente. L’istante, dopo aver apportato una serie di modifiche all'atto istitutivo di trust per effetto delle quali il trustee avrebbe dovuto godere di un effettivo potere di amministrare e disporre dei beni, ha riproposto Interpello. L’Agenzia dopo aver esaminato dettagliatamente la nuova bozza dell’atto istitutivo, ha rilevato che, nonostante le modifiche apportate, permangono alcune disposizioni finalizzate a limitare l’effettiva autonomia del trustee, posto che il suo potere gestorio era sostanzialmente e resta in definitiva subordinato alla volontà del disponente, pertanto

il trust deve essere considerato inesistente ai fini dell’imposizione sui redditi

.  

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