L’Agenzia delle Entrate, nel corso della Videoconferenza del 24 settembre 2026, ha chiarito che l’opzione per la tassazione in entrata del trust può essere esercitata anche quando l’applicazione delle franchigie previste dalla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni esclude un effettivo versamento del tributo. La precisazione interviene su un aspetto controverso dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2024, e contribuisce a definire la portata del regime opzionale che consente di anticipare il prelievo rispetto al momento in cui i beni vengono attribuiti ai beneficiari.
La riforma ha introdotto una disciplina organica della fiscalità indiretta dei trust, recependo l’orientamento secondo cui il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni si realizza, in via ordinaria, quando il patrimonio segregato viene trasferito ai beneficiari e determina in capo a questi ultimi un arricchimento gratuito. Il sistema ordinario è quindi fondato sulla cosiddetta tassazione in uscita, mentre il comma 3 dell’art. 4-bis consente al disponente, o al trustee nel caso di trust testamentario, di optare per l’assolvimento anticipato dell’imposta al momento della dotazione del trust o dell’apertura della successione.
La formulazione normativa aveva tuttavia sollevato dubbi interpretativi, poiché il legislatore fa riferimento alla «corresponsione» dell’imposta, anziché alla sua semplice applicazione. Tale scelta terminologica aveva indotto a interrogarsi sulla possibilità di esercitare l’opzione anche quando il calcolo del tributo, pur effettuato secondo le regole ordinarie, non determina alcun importo da versare per effetto delle franchigie spettanti al beneficiario.
L’Amministrazione finanziaria ha risolto la questione in senso favorevole, precisando che l’esaurimento o la riduzione delle franchigie di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 346/1990 costituisce, a tutti gli effetti, una forma di tassazione. Di conseguenza, l’assenza di un versamento effettivo non preclude l’esercizio dell’opzione per la tassazione in entrata, purché la determinazione dell’imposta avvenga secondo le disposizioni applicabili.
Il chiarimento appare coerente con la funzione del regime opzionale, volto a consentire al disponente di anticipare il momento impositivo, evitando che la tassazione sia rinviata alla successiva attribuzione dei beni ai beneficiari. Una diversa interpretazione, che subordinasse l’opzione all’esistenza di un’imposta concretamente da versare, introdurrebbe una limitazione non espressamente prevista dalla disciplina e potrebbe determinare risultati incoerenti con la finalità della riforma.
La portata del chiarimento potrebbe inoltre estendersi, sul piano interpretativo, alle fattispecie in cui il mancato prelievo dipende dall’applicazione di specifiche disposizioni agevolative. In questa prospettiva, la medesima possibilità dovrebbe essere riconosciuta anche quando ricorrono i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda e partecipazioni a favore del coniuge o dei discendenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma. Si tratta, tuttavia, di un’estensione interpretativa che dovrà trovare conferma, non essendo direttamente risolta dal chiarimento relativo alle franchigie.
La distinzione tra assenza d’imposta per effetto delle franchigie e applicazione di un’esenzione assume pertanto rilievo nell’individuazione dell’ambito applicativo dell’opzione. La risposta dell’Agenzia offre un’indicazione favorevole sulla prima fattispecie, mentre per le ipotesi agevolative resta da verificare se il medesimo principio possa essere applicato senza riserve. Per gli operatori del settore, la questione è rilevante nella pianificazione dei conferimenti in trust, poiché la scelta tra tassazione in entrata e tassazione in uscita deve essere valutata considerando non soltanto il momento del prelievo, ma anche il rapporto tra franchigie, agevolazioni applicabili e successive attribuzioni patrimoniali ai beneficiari.
Leggi le risposte complete dell'Agenzia delle Entrate a Speciale Telefisco.
Documenti correlati
Consulenza
Il tuo trust è conforme alla nuova normativa?
I nostri esperti possono analizzare la tua struttura e guidarti nell’adeguamento.
Contattaci



